Lo statuto

Associazione Alleanza territorio e biodiversità

 

Statuto

Art. 1 Ragione sociale e sede

Sotto la denominazione "Alleanza territorio e biodiversità" è costituita un'associazione indipendente, apartitica e senza scopo di lucro, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero e regolata secondo il presente statuto. La sede dell’associazione è a Bellinzona, in Piazza Indipendenza 6, 6500 Bellinzona presso l'ufficio del WWF.


Art. 2
Scopi

L’Associazione promuove attivamente nella Svizzera italiana (parte svizzera della PCA - Priority Conservation Area H1 e H2) la tutela della natura, del paesaggio e del territorio attraverso la promozione e la realizzazione di progetti concreti, l’informazione, la sensibilizzazione, lo sviluppo e il consolidamento di una rete di partner attivi nel settore. Inoltre, l’Associazione può promuovere progetti e collaborazioni transfrontaliere anche nella parte italiana dell'area H1.

Art. 3
Attività

Per conseguire i suoi scopi l’Associazione si impegna a: 
·        attuare il Piano d’azione per la biodiversità realizzato per la PCA H1, riconoscendone l’autorevolezza scientifica,

        Individuare e attuare delle azioni prioritarie a favore della biodiversità da realizzarsi nella PCA H2 e nel resto della Svizzera italiana
·        promuovere, direttamente e indirettamente, un’informazione, una formazione, e una comunicazione  oggettive e fondate su solide basi scientifiche sul tema della biodiversità,
·        promuovere direttamente e indirettamente l’educazione ambientale allo scopo di favorire la scoperta, la conoscenza e la protezione della biodiversità, 
·        favorire un contatto diretto e sensibile con il paesaggio, il territorio e la natura, aperto agli aspetti educativi informali,
·        promuovere la natura all’interno degli abitati e la cultura della bellezza del paesaggio e dei luoghi,
·        favorire, elaborare e valorizzare dei progetti negli ambiti dell’Associazione, assicurandone il finanziamento,
·        favorire, creare e sostenere una rete di partner attivi nell’ambito dell’Associazione, 
·        assurgere a centro di competenza nell’ambito della gestione di progetti, segnatamente per quanto riguarda gli aspetti procedurali e la raccolta fondi (fundraising), 
·        collaborare con enti pubblici e privati per realizzare gli scopi dell’Associazione,
·        assicurare i mezzi finanziari necessari alle attività dell’Associazione.

 

Art. 4 Mezzi finanziari

Le attività dell’Associazione sono finanziate mediante:
·        le quote annuali ordinarie versate dai soci,
·        i contributi e i sussidi di privati e enti pubblici,
·        i proventi di attività proprie,
·        ogni altro contributo, offerta o donazione, in natura, prestazioni o in denaro. 

L’Associazione non svolge un’attività commerciale propria.


Art. 5 Responsabilità

La responsabilità dell’Associazione è limitata al proprio patrimonio sociale, è esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.


Art. 6 Soci

Sono soci dell’Associazione, organizzazioni (enti e associazioni), gruppi e persone che ne condividono gli scopi e sono attivi nella tutela della natura e della biodiversità. Esistono le seguenti categorie di soci: 

a) soci fondatori 
b) soci collettivi 
c) soci individuali.

Sono soci fondatori le seguenti associazioni: AbitatForum su sviluppo e ambiente nell’agglomerato di Lugano, Capriasca ambiente con il suo gruppo di lavoro Pro Frutteti, Cittadini per il Territorio del Mendrisiotto e il WWF Svizzera assieme alla sua sezione della Svizzera italiana e le seguenti persone individuali: Roberto Buffi e Nicola Petrini.

Possono aderire quali soci collettivi le associazioni e le altre organizzazioni (enti, associazioni) che ne condividono gli scopi e che sono attivi nella tutela e valorizzazione della natura e della biodiversità.

Inoltre, possono aderire all’Associazione, in qualità di soci individuali, le persone fisiche che ne condividono gli scopi.

I soci fondatori e collettivi mantengono integra la loro autonomia e la fedeltà ai rispettivi statuti.

La qualità di socio, e i diritti correlati, cessano in caso di rinuncia, esclusione o decadenza conformemente alle disposizioni degli articoli 9 e 10 del presente statuto.


Art. 7 Adesione all'associazione.

Le organizzazioni che intendono aderire all'Associazione in qualità di soci collettivi devono farne richiesta al Consiglio direttivo per il tramite del segretariato.

Se non sussistono motivi di esclusione a norma dell'art. 8, il Consiglio direttivo ammette la richiesta. L'adesione si perfeziona al pagamento della quota sociale.

Se  sussistono motivi di esclusione a norma dell'art. 8, il Consiglio direttivo respinge la richiesta, indicando, succintamente, le motivazioni e lo comunica per il tramite del segretariato.

L'adesione all'Associazione dei nuovi soci individuali avviene tramite il pagamento della quota sociale. Si stabilisce che le quote sociali ammontano a 20 CHF per i soci individuali e a 60 CHF per le organizzazioni.

Il pagamento della quota sociale dovuta per l'anno successivo deve essere effettuato entro il 31 dicembre di quello precedente.


Art. 8 Motivi di esclusione

Non possono aderire all'Associazione, in qualità di soci collettivi, i soggetti che, per statuto o per le attività svolte, si pongono in contrasto con gli scopi dell'Associazione, i partiti politici, le sezioni locali dei partiti politici, aziende o enti a scopo di lucro a prescindere dalla loro forma giuridica.

Non possono aderire all'Associazione, in qualità di soci individuali, i soggetti che, per le attività svolte, si pongono in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

I soci, individuali o collettivi, possono essere esclusi dall'Associazione, oltre che nei casi indicati nei precedenti capoversi, se contravvengono ai loro obblighi statutari o danneggiano concretamente gli interessi dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo entro un anno dalla scoperta del comportamento lesivo e deve essere motivata. L'esclusione può essere contestata tramite reclamo in occasione della prima assemblea dei soci utile.


Art. 9 Rinuncia e decadenza

I soci collettivi possono rinunciare alla loro qualità di soci dandone comunicazione al segretariato entro il 30 settembre di ogni anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

I soci individuali possono rinunciare alla loro qualità di soci in qualsiasi momento. In ogni caso, le quote sociali versate e le eventuali donazioni non possono essere restituite.

Incorrono nella decadenza dalla qualità di soci, i membri, individuali e collettivi, che non abbiano effettuato il pagamento della quota sociale entro la data di svolgimento dell'assemblea ordinaria annuale.

Nel caso di rinuncia tardiva o decadenza di un socio collettivo, l'Associazione conserva il diritto di esigere il pagamento della quota sociale.


Art. 10 Organi

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci,
b) Il Consiglio direttivo,
c) Il segretariato,
d) I Comitati consultivi,
e) L’Ufficio di revisione dei conti.


Art. 11 Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione. Si riunisce in sessione ordinaria (annualmente entro i primi 6 mesi dell’anno) o straordinaria (su richiesta del Consiglio direttivo o di un numero di soci individuali e collettivi che dispongano di almeno 1/3 del totale dei voti).

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata, dal Consiglio direttivo, tramite il Segretariato, mediante comunicazione comprensiva dell’ordine del giorno via e-mail e pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione, con almeno 30 giorni di anticipo. L’assemblea dei soci è condotta dal presidente dell’Associazione, in caso di impedimento da un altro membro del comitato direttivo. All'inizio di ogni seduta, il presidente dell’Associazione designa, ove necessario, degli scrutatori.

L’assemblea ordinaria dei soci ha le seguenti competenze:

a) l’adozione e la revisione dello Statuto,
b) l’elezione dei membri del Consiglio direttivo e, al suo interno, del presidente, del vice –presidente, e del cassiere,
c) la nomina dell’ufficio di revisione,
d) la determinazione dell’ammontare della quota sociale,
e) l’esame e l’approvazione del rapporto annuale, dei conti annuali e del rapporto di revisione,
f) le decisioni sui reclami in materia di rifiuto di ammissione ed esclusione dei soci,
g) la formulazione di proposte al Consiglio direttivo,
h) lo scioglimento dell’associazione e la liquidazione dei suoi beni.


Art.12 Diritto di voto all’assemblea

All’assemblea hanno diritto di voto: 
·        i soci fondatori
·        i soci collettivi
·        i soci individuali

All’assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci individuali e i delegati designati dai soci collettivi delle associazioni. 

I soci individuali dispongono ciascuno di un voto ed esercitano personalmente il loro diritto di voto.

I soci fondatori e collettivi dispongono ciascuno di 10 voti. Per l'esercizio del diritto di voto, essi possono nominare un massimo di 10 delegati. Se ne designano in numero inferiore, essi ripartiscono tra gli stessi il numero di voti cui hanno diritto. Se designano un solo delegato, esso disporrà di 10 voti.

Salvo quanto previsto nel capoverso precedente, è esclusa la delega del diritto di voto.

Le cariche durano un biennio e sono cumulabili per un massimo di 12 anni.

L’assemblea decide i temi messi all’ordine del giorno, di regola all’unanimità, altrimenti a maggioranza semplice. In caso di parità decide il voto del / della presidente dell’assemblea.
Per le decisioni di cui alla lettera h dell'art. 11, è richiesta una maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti dei soci presenti e comunque la maggioranza dei voti cui hanno diritto i soci fondatori dell'associazione.


Art.13 Consiglio direttivo

Il Consiglio è l’organo direttivo dell’Associazione. Esso è composto da 5 – 11 membri, inclusi il presidente e il vicepresidente e il cassiere.

I cinque soci fondatori sono membri di diritto del consiglio direttivo e designano, secondo le modalità da essi definite, ciascuno un proprio delegato.

Se il numero dei soci collettivi non fondatori è pari o inferiore a cinque, essi hanno diritto a designare un proprio delegato nel consiglio direttivo. Se il numero dei soci collettivi è superiore, l'assemblea dei soci elegge cinque consiglieri tra i candidati da essi designati.

Almeno un consigliere è eletto dall'assemblea tra i soci individuali.

Al Consiglio competono tutte le decisioni relative all’attuazione degli scopi sociali che non siano attribuiti per statuto o per legge ad altri organi, in particolare: 
a)     la pianificazione delle attività dell’Associazione;
b)     l’attuazione delle decisioni adottate dall’assemblea dei soci;
c)     la designazione del Segretario e la nomina dei componenti del Comitato tecnico;
d)     la direzione e la valutazione delle attività del segretariato;
e)     la designazione, in assenza di una segretaria propria, dell’ente chiamato a svolgere le funzioni di 
        segretariato; 
f)      l’assunzione di collaboratori o collaboratrici;
g)     l’approvazione di commissioni per l’attuazione di progetti specifici;
h)     la fissazione dell’assemblea dei soci;
i)      la preparazione e l’approvazione del rendiconto finanziario all’attenzione;
j)      l’ammissione e l’esclusione dei soci; 
k)     il conferimento di mandati esterni.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di quattro volte all’anno. Il Consiglio può decidere se almeno un terzo dei diritti di voto sono rappresentati. Decide, di regola, all’unanimità, altrimenti a maggioranza semplice; in caso di parità decide il voto del /della presidente.
Il Consiglio può delegare l’esecuzione di alcuni compiti al segretariato, a commissioni interne, a singoli consiglieri o a consulenti esterni.


Art. 14 Presidente e vicepresidente

Il Presidente svolge i compiti affidatigli dal Consiglio direttivo e, in particolare: 
a)     convoca e dirige le riunioni del Consiglio direttivo;
b)     presenta il rapporto di attività annuale all'assemblea dei soci;
c)     rappresenta, insieme al segretario, l'Associazione verso l'esterno;
d)     supervisiona le attività del Segretariato e del comitato tecnico;
e)     esegue le decisioni del consiglio direttivo, direttamente o tramite il Segretariato.
Il vice-presidente coadiuva il presidente nelle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza.


Art. 15 Il Cassiere

Il cassiere è responsabile delle finanze e della contabilità dell'Associazione, allestisce il preventivo e il rendiconto finanziario e li presenta annualmente all'assemblea dei soci. 


Art. 16 Il Segretariato

Per poter svolgere al meglio le sue funzioni l’Associazione si dota di un segretariato che può essere proprio o rappresentato da un’associazione tra i soci fondatori. Il segretariato è un organo ausiliario al servizio dell’Associazione e ha il compito di coadiuvare il Consiglio e il Comitato consultivo nelle loro funzioni. Inoltre, il segretariato svolge anche tutti quei compiti necessari al funzionamento dell’Associazione e per raggiungere i suoi scopi. 


Art.17 I Comitati consultivi

I Comitati sono un organismo consultivo e di supporto scientifico, economico e politico che sostengono il Consiglio direttivo nella valutazione e/o elaborazione di progetti concreti e strategie a favore della biodiversità, nonché nel consolidamento economico e politico del lavoro dell'Alleanza. 
La procedura di consultazione è applicata ogni qualvolta lo richieda il Consiglio direttivo. 
Possono far parte dei Comitati consultivi i tecnici o gli studiosi in ambiti ambientali o persone che hanno un’esperienza e competenza riconosciuta nell’ambito della protezione della natura, del territorio e della biodiversità o in settori ritenuti importanti dal Consigli direttivo per garantire l'operatività dall'Alleanza e il raggiungimento dei suoi obiettivi. 
Compiti, funzioni e modalità di nomina al Comitato tecnico sono stabiliti in un apposito regolamento.


Art.18 L’Ufficio di revisione

Ufficio di revisione è composto da un ufficio fiduciario esterno incaricato della revisione. Esso allestisce un rapporto all’attenzione dell’assemblea circa lo stato patrimoniale e il conto d’esercizio.


Art.19 Diritto di firma

L’Associazione è rappresentata verso terzi dalla firma collettiva di due persone: il presidente (o il vicepresidente) e il segretario (o cassiere).


Art.20 Diritto applicabile

Per quanto non espressamente stabilito dalle norme del presente statuto, si applicano le disposizioni dell’art. 60 e seg. del CCS generale costitutiva.


 Art. 21 Scioglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione sarà interamente destinato ad una istituzione al beneficio dell’esenzione fiscale.

 

 

Modifiche decise durante l'assemblea del 17 gennaio 2019